Legge 447/1964
Art. 28 — All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe della A…
Art. 28. All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe della Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la meta' delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1 gennaio 1970 con la meta' di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi. E' abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 28.
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