Legge 447/1964
Art. 30 — La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi esclusa la categoria …
Art. 30. La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi esclusa la categoria musicanti del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta. Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianita' di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico. Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa. I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni. Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianita' ai sensi dell'articolo 3. I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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