Legge 447/1964
Art. 12 — I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al gra…
Art. 12. I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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