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Legge 447/1964

Art. 12 — I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al gra…

ELI /it/legge/1964/06/10/447/art/12parte di Legge 447/1964
Art. 12. I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.

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