Legge 447/1964
Art. 11 — I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n
Art. 11. I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora: a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento; b) siano celibi o vedovi senza prole. Non possono essere disposti richiami a domanda, al sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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