Legge 447/1964
Art. 13 — Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, i…
Art. 13. Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599. I sergenti stessi non possono essere collocati in congedo di autorita', per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo 40, se non al termine di ogni vincolo annuale, con preavviso di due mesi. Possono essere collocati in congedo, anche prima della scadenza del vincolo annuale, coloro che ne facciano richiesta per giustificati motivi. I sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio in base alle disposizioni vigenti in materia. Essi pero' sono collocati in congedo al termine del vincolo annuale in corso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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