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Legge 1852/1962

Art. 12 — Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natu…

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/12parte di Legge 1852/1962
Art. 12. Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, gia' usati nell'interno dello Stato, e' assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 834, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche', per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474. Sui prodotti ottenuti e' dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi. I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attivita' di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la localita' nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialita' degli impianti, i processi di lavorazione nonche' la qualita' e la quantita' delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo. Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualita' od aumentare la quantita' delle materie prime e dei prodotti finiti. Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovra' essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera. Sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati. Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresi' esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma: a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata; b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

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