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Legge 1852/1962

Art. 11 — Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, …

ELI /it/legge/1962/12/31/1852/art/11parte di Legge 1852/1962
Art. 11. Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati e' consentito: a) aggiungere ai prodotti petroliferi per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantita' non superiore al 5 per cento; b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come "preparazioni" di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni. Sugli additivi di cui alla lettera a) e' applicata l'imposta di fabbricazione prevista, per il prodotto cui sono aggiunti. I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato. Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma: 1) l'etilfluido aggiunto alla benzina; 2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma; 3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-300 C. Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di consentire, stabilendone le modalita', che in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella, assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

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