Legge 1852/1962
Art. 13 — L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n
Art. 13. L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dal seguente: "Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprieta' di terzi. "Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi il macchinario ed il materiale mobile "di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera n)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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