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Legge 1622/1962

Art. 19 — Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale un…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/19parte di Legge 1622/1962
Art. 19. Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare: a) i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di eta'; b) i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 15° anno di eta'. Il compimento del limite di eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

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