Legge 1622/1962
Art. 20 — Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate…
Art. 20. Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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