Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1622/1962Art. 18
Legge 1622/1962

Art. 18 — Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fante…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/18parte di Legge 1622/1962
Art. 18. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1 gennaio 1963. Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.