Legge 512/1961
Art. 95 — Per le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale militare e agli ispettori, nonche' ai prim…
Art. 95. Per le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale militare e agli ispettori, nonche' ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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