Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 95
Legge 512/1961

Art. 95 — Per le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale militare e agli ispettori, nonche' ai prim…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/95parte di Legge 512/1961
Art. 95. Per le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale militare e agli ispettori, nonche' ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 94 Art. 96 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.