Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 96
Legge 512/1961

Art. 96 — Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni d…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/96parte di Legge 512/1961
Art. 96. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 95 Art. 97 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.