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Legge 512/1961

Art. 94 — Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, …

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/94parte di Legge 512/1961
Art. 94. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

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