Legge 512/1961
Art. 94 — Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, …
Art. 94. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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