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Legge 512/1961

Art. 89 — Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili,…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/89parte di Legge 512/1961
Art. 89. Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. Il cappellano militare di complemento o della riserva puo' essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.

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