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Legge 512/1961

Art. 88 — Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato an…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/88parte di Legge 512/1961
Art. 88. Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

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