Legge 512/1961
Art. 90 — L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza all'Ordinario militare, al Vicario generale…
Art. 90. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico della Amministrazione della difesa.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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