Legge 512/1961
Art. 55 — Il cappellano militare che sia rivestito della dignita' vescovile cessa dal servizio permanente ed e' colloca…
Art. 55. Il cappellano militare che sia rivestito della dignita' vescovile cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.