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Legge 512/1961

Art. 54 — Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del s…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/54parte di Legge 512/1961
Art. 54. Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.

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