Legge 512/1961
Art. 56 — I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', ai servizio dell'assistenza spirituale al…
Art. 56. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', ai servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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