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Legge 512/1961

Art. 5 — L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale milita…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/5parte di Legge 512/1961
Art. 5. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro per la difesa.

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