Legge 512/1961
Art. 4 — La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto …
Art. 4. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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