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Legge 512/1961

Art. 6 — La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giur…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/6parte di Legge 512/1961
Art. 6. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo leggi costituzionali dello Stato. "Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni.Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo" .

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