Legge 512/1961
Art. 3 — La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale rel…
Art. 3. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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