Legge 512/1961
Art. 2 — L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e' devoluta all'Ordina…
Art. 2. L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 6) la modifica dell'art. 2, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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