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Legge 512/1961

Art. 16 — Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal compless…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/16parte di Legge 512/1961
Art. 16. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.

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