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Legge 512/1961

Art. 17 — La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su propos…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/17parte di Legge 512/1961
Art. 17. La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

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