Legge 512/1961
Art. 17 — La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su propos…
Art. 17. La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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