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Legge 512/1961

Art. 15 — L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: primo cappellano-militare …

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/15parte di Legge 512/1961
Art. 15. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: primo cappellano-militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

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