Legge 623/1959
Art. 7 — La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno…
Art. 7. La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualita' posticipate il 1 luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio. Per la prima liquidazione - relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1 luglio - l'Istituto dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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