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Legge 623/1959

Art. 6 — Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispir…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/6parte di Legge 623/1959
Art. 6. Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirera' ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorira': a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi; b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori; c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli; d) le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione; e) le imprese che, a parita' di capitali investiti, assicurino un piu' elevato prodotto netto; f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

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