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Legge 623/1959

Art. 8 — Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti fina…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/8parte di Legge 623/1959
Art. 8. Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalita' relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza. Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

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