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Legge 623/1959

Art. 5 — Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 e' concesso con decreto del Ministro per …

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/5parte di Legge 623/1959
Art. 5. Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 e' concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto: a) dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente; b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente; c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro per l'industria e il commercio; d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designati dal Ministro per il tesoro; e) da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali; f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso; g) da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e il commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione. Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati. Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio. I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

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