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Legge 623/1959

Art. 22 — In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/22parte di Legge 623/1959
Art. 22. In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21.

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