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Legge 623/1959

Art. 21 — E' data facolta' al Comitato I.M.I.E.R.P

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/21parte di Legge 623/1959
Art. 21. E' data facolta' al Comitato I.M.I.E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosita' dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che puo' aver luogo anche a trattativa privata. Per i finanziamenti gia' concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unita' in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove cio' sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario. La facolta' di cui al comma precedente puo' esercitarsi solo quando la nuova unita' non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca. Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

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