Legge 623/1959
Art. 23 — Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, gia' affluiti o che affluiranno al Tesoro per i fin…
Art. 23. Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, gia' affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate in appositi capitoli del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista degli articoli 11 e 15 della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge. Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessari per l'applicazione della presente legge.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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