Legge 295/1958
Art. 9 — Nell'art
Art. 9. Nell'art. 88, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria, del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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