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Legge 295/1958

Art. 8 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/8parte di Legge 295/1958
Art. 8. Nell'art. 85, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

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