Legge 295/1958
Art. 10 — Nell'art
Art. 10. Nell'art. 98, il quarto comma e' sostituito da seguente: "I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbito al verificarsi delle prime vacanze".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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