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Legge 295/1958

Art. 7 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/7parte di Legge 295/1958
Art. 7. Nell'art. 65, e' aggiunto il seguente comma: "Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzanmento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64".

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