Legge 295/1958
Art. 24 — Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore d…
Art. 24. Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati "a disposizione", dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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