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Legge 295/1958

Art. 25 — Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo navigant…

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/25parte di Legge 295/1958
Art. 25. Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

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