Legge 295/1958
Art. 23 — Le disposizioni del secondo comma dell'art
Art. 23. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purche' gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 295/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.