Legge 33/1957
Art. 3 — I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Re…
Art. 3. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Fino all'entrata in vigore della legge per l'attuazione dell'art. 39 della Costituzione, la designazione dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente e' richiesta, per ciascuna delle categorie ivi indicate, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza. Per i rappresentati dei professionisti la designazione e' richiesta agli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro per la grazia e giustizia. La designazione dei membri di cui alla lettera e) ed alla lettera g), numeri 1) e 2), dell'articolo precedente e' richiesta a ciascuno degli enti ivi indicati. Per i membri di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, la designazione e' richiesta ai Consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti di volta in volta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra quelli operanti nel campo della previdenza sanitaria e assicurativa. Le richieste delle designazioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono fatte a cura dei Ministri competenti. Qualora tali designazioni non vengano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente, provvedera' alla designazione d'ufficio. Nel caso che la mancanza della designazione derivi da disaccordo fra le organizzazioni interessate sulla ripartizione dei rappresentanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, scaduti i trenta giorni, convochera' le organizzazioni stesse per comporre il dissenso; in caso di insuccesso del tentativo, la designazione sara' effettuata dal Consiglio dei Ministri a termine del comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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