Legge 33/1957
Art. 4 — Il presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e' nominato, al di fuori dei membri indicat…
Art. 4. Il presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e' nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente art. 2, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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