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Legge 33/1957

Art. 2 — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di: a) sette rappresentanti dei lavoratori dell…

ELI /it/legge/1957/01/05/33/art/2parte di Legge 33/1957
Art. 2. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di: a) sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda; b) due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attivita' artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo; c) quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e (lei monti di credito sul pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche; d) un rappresentante delle imprese municipalizzate; e) un rappresentante dell'I.R.I; f) due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza; g) venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui: 1) nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonche' dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dalla Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti; 2) tre designate dall'Unione accademica nazionale; 3) otto nominate dal Presidente della Repubblica.

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