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Legge 1368/1956

Art. 22 — La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assi…

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/22parte di Legge 1368/1956
Art. 22. La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni. I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario e' trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente. Il contributo di assicurazione invalidita' e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera b) dell'art. 2 e' pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo stesso. Il versamento dei contributi e' effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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