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Legge 1368/1956

Art. 21 — Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescrit…

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/21parte di Legge 1368/1956
Art. 21. Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare e' computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo: a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva; b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

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