Legge 1368/1956
Art. 21 — Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescrit…
Art. 21. Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare e' computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo: a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva; b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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