Legge 1368/1956
Art. 23 — La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio perman…
Art. 23. La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 23.
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