Legge 1137/1955
Art. 78 — L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del C…
Art. 78. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata; nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello; nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 78.
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