Legge 1137/1955
Art. 79 — Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano,…
Art. 79. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sullo avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro per la marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 79.
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